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Nota informativa ai beneficiari di pagamenti superiori a 10.000,00 euro
Mer 12 Ago 2009

Nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 3 del D.M. 40/2008, s’informa che i tempi di pagamento a favore dei beneficiari, destinatari di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro - stante l’obbligo della procedura di verifica dell’eventuale situazione di morosità - potrebbero subire un ritardo anche di 30 giorni, a partire dall’entrata in vigore (il 29 marzo 2008) del provvedimento citato.

La procedura di verifica dell`eventuale situazione di morosità del beneficiario, comporta, infatti, che il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, debba inoltrare un`apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a., che controlla - tramite il sistema informatico - se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari almeno a 10.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate e ne dà comunicazione all`Amministrazione richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta.

La procedura di verifica può portare alla rilevazione di inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento e, in tale ipotesi, Equitalia Servizi S.p.a. comunica la circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando l`ammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato l`inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l`intenzione di procedere alla notifica dell`ordine di versamento di cui all`art. 72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi).

Il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell`ammontare del debito accertato. Qualora, nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell`Ente creditore, che facciano venir meno l`inadempimento oppure ne riducano l`importo, Equitalia Servizi S.p.a. comunica tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l`ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario.

Entro i 30 giorni di sospensione, l`agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito. Nell`ipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che l`agente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l’intero ammontare.

 

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