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Il ruolo del difensore civico e il diritto dei cittadini ad una buona amministrazione

Il ruolo del Difensore civico e il diritto dei cittadini ad una buona amministrazione

Data :

22 maggio 2013

Municipium

Descrizione

di una migliore conoscenza dello strumento sul territorio; dalla controversa soppressione del Difensore civico comunale a far tempo dal 2009; dal conferimento al Difensore civico regionale del Piemonte di funzioni già svolte dal Difensore civico dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino; da una più ramificata presenza attraverso modalità telematiche di comunicazione; dalla grave crisi economico-sociale che ha spinto crescenti fasce della popolazione, in particolare più debole e indifesa e in condizione di marginalità, a rivolgersi al Difensore civico, per ottenere ascolto e orientamento e far valere i propri diritti negati o ritardati, in confronto con Pubbliche Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi . Spesso, il ricorso al Difensore civico è stato l’espressione di una disperazione e solitudine che perlomeno hanno trovato ascolto, se non anche qualche tentativo di soluzione, se non altro nel senso di sollecitare l’attenzione, la responsabilità funzionale e giuridica, e/o l’intervento dei Pubblici Uffici competenti. Il Difensore civico ha così cercato di svolgere il ruolo di promotore, anche in senso etico – civile, del diritto ad una “buona amministrazione”, nel rispetto della preminenza e valenza dell’interesse generale, ovvero dell’attuazione di diritti fondamentali, quali la salute, l’istruzione, il lavoro, la non discriminazione, i diritti civili in genere, denunciandone la violazione quando necessario o l’inosservanza, per contribuire a realizzare (con uno sguardo che ,dostojevskianamente, può definirsi proveniente “dal basso” della condizione e dei bisogni dei tanti “umiliati e offesi” ) i presupposti della loro effettività ovvero di una tangibile “buona amministrazione”. In tal modo il Difensore civico ha tentato di svolgere la sua tipica funzione di Magistratura non giurisdizionale di influenza, persuasione e sollecitazione, nei termini riconosciuti dalle Carte fondamentali e dall’Ordine interno e internazionale.

Per la Relazione completa cliccare qui:
http://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/dif_civico/2013/02.25_Relazione_annuale_2012.pdf

Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2025, 17:45

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