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Prima rata imu

Prima rata IMU

Data :

5 settembre 2013

Municipium

Descrizione

Pertanto il versamento della prima rata non è dovuto per le seguenti categorie:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell''articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all''articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Per gli immobili di cui sopra si invitano comunque i contribuenti a informarsi per l’eventuale pagamento della rata di dicembre.

Barge, 4 settembre 2013

UFFICIO TRIBUTI
 

Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2025, 17:46

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